Attualmente non ci sono leggi specifiche sull’ affidamento degli animali domestici dopo la separazione.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito si è espressa in molti casi, a volte mutuando termini dall’affidamento dei figli minori e statuendo il c.d.” affidamento condiviso dell’animale” ad entrambi i coniugi o disponendo la collocazione dell’animale a settimane alterne presso entrambi i coniugi, con suddivisione delle spese di mantenimento. In verità, a stare ai concetti giuridici sull’affidamento dei minori, si tratterebbe del c.d. “ affido alternato”. Così ha decretato ad esempio il Tribunale di Sciacca il 19.02.2019.
E’ una linea giurisprudenziale, questa, abbastanza nuova, che trova fondamento nella ormai radicata e matura coscienza animalista della nostra società. Difficile trovare, infatti, riferimenti giurisprudenziali sulla collocazione degli animali domestici in separazione, in tempi più risalenti, già una decina di anni fa, per intenderci.
E, difatti, molti tribunali non decidevano sulla questione, rinviando ai coniugi di trovare una soluzione condivisa in ambito privato, al di fuori delle aule giudiziali.
Sempre più spesso, invece, aggiungo giustamente, in attualità, il giudice –convalida- gli accordi di separazione che riguardano le regole del futuro accudimento dell’animale domestico.
Più difficile, se non improbabile, che il giudice statuisca su tali argomenti in una separazione giudiziale, essendo conforme l’orientamento che le questioni relative all’affidamento dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale di affezione, vengano lasciate al di fuori dell’accordo di separazione tra i coniugi e formino oggetto di un’altra apposita scrittura, che assumerebbe le caratteristiche di un contratto.
Riassumendo: In caso di separazione consensuale, il giudice è propenso ad omologare anche gli accordi dei coniugi sugli animali domestici. Diversamente, quando la separazione sia giudiziale, il giudice non si occupa del futuro accudimento degli animali. Cito a tal proposito una decisione del Tribunale di Milano, ordinanza del 2 .03.2011, con la quale si è sostenuto che in caso di separazione non condivisa, vale a dire “giudiziale”, il tribunale non si deve occupare dell’assegnazione degli animali domestici, neanche se gli viene chiesto espressamente dalle parti con il ricorso.
Giacciono in Parlamento alcune proposte di legge sulla collocazione degli animali domestici dopo la separazione coniugale. Forse, sarebbe il caso, che si riprendesse a ridiscuterne anche per cambiare i lessici di riferimento e differenziarli, opportunamente, da quelli relativi agli affidamenti dei figli minori; Utilizzando un lessico cioè – più appropriato e confacente – quando si ragioni del futuro di un animale domestico all’indomani della separazione dei coniugi.
Nel frattempo ai coniugi che abbiano un animale di affezione e che siano in procinto di separarsi consiglio un atto concordato di separazione che consideri anche la collocazione dell’animale e la suddivisione delle spese per il suo allevamento. Il giudice non potrà che omologare anche queste!